
Indagini difensive ex art.222
Nel rispetto della normativa vigente (Titolo VI bis, Libro Quinto, Parte Seconda c.p.p.) raccolta di informazioni utili, conduzione di colloqui non documentati, ottenimento di dichiarazioni scritte e documentate, richiesta e ottenimento di documenti dalla Pubblica Amministrazione su delega dell’avvocato difensore, accesso a luoghi e atti irripetibili per raccogliere prove uniche e non replicabili (ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p. e segg.).
Nel rispetto della normativa vigente (Titolo VI bis, Libro Quinto, Parte Seconda c.p.p.) raccolta di informazioni utili, conduzione di colloqui non documentati, ottenimento di dichiarazioni scritte e documentate, richiesta e ottenimento di documenti dalla Pubblica Amministrazione su delega dell’avvocato difensore, accesso a luoghi e atti irripetibili per raccogliere prove uniche e non replicabili (ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p. e segg.).